Nella mia attività di docente dei corsi per rilascio/rinnovo CQC spesso pongo questa domanda agli allievi:
“Quando è possibile trasportare passeggeri su un veicolo aziendale classificato "autocarro" ai sensi dell'art. 54 lett. d del C.d.S.?”
Le risposte sono le più varie: dal sì, visto che ha 2 - 3 ...6 posti a sedere, al no, non è possibile. L'unica cosa chiara è che le idee in proposito sono confuse.
Proviamo quindi a mettere qualche punto fermo su questo argomento che può sembrare poco rilevante, ma che, in effetti, lo è molto in quanto, in caso di violazione della norma, può comportare problemi assicurativi e pesanti sanzioni.
Leggiamo per prima cosa quello che dice l'art. 54 C.d.S.: "Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"
Vediamo quindi che la norma delimita in maniera molto precisa l'uso che si può fare di tale veicolo.
Va considerato che la funzione primaria dell’autocarro è il trasporto di cose e questa è la sua funzione primaria. Poi ci dice che le persone eventualmente trasportate devo essere strettamente collegate alle cose trasportate; la loro presenza è quindi giustificabile solo in relazione al trasporto delle cose stesse (ad es. carico e scarico) o all'uso delle cose (ad es. trasporto di pali della luce che debbano essere posti in opera da una squadra di operai od ancora il trasporto di mobilio che debba essere montato a destino e che richieda alcuni operai montatori ecc.).
C'è un altro aspetto rilevante che va tenuto in considerazione: che rapporto deve esistere tra l'autista, le persone trasportate e il proprietario (locatario, usufruttuario, o proprietario con patto di riservato dominio) del veicolo?
Nel caso in cui il veicolo sia in disponibilità di una ditta, l'autista e i trasportati devono essere dipendenti regolarmente assunti, soci di società di persone, collaboratori famigliari in possesso di contratto di impresa famigliare e nessun altro; e tutto ciò per tutti i giorni della settimana. Non posso, ad esempio, la domenica andare al mare con moglie e figlio e trasportare nel furgone l'ombrellone, le sdraio ecc.. Si tratterebbe di uso improprio di veicolo, in quanto non atto al trasporto di persone. L’art. 82 del Codice della Strada prevede per tale violazione una sanzione pecuniaria (da 422,00 a 1.695,00 euro) e la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
Infine va posta attenzione anche all'aspetto assicurativo: di norma, il contratto di assicurazione RCA stipulato dalla società proprietaria del mezzo considera trasportati per i quali sussiste la copertura solo le persone che abbiano attinenza con il carico e siano dipendenti, soci ecc. (vendi quanto riportato più sopra); gli "estranei" o, per meglio dire, le persone che non abbiano attinenza con il carico e non siano dipendenti, soci ecc. non sono considerate terzi e quindi non sono assicurate. Ciò significa che in caso di incidente per il quale vi sia responsabilità del conducente dell’autocarro (quindi in una situazione nella quale non vi sia responsabilità di terzi), in assenza di clausole specifiche diverse, la compagnia risarcirà il danno al trasportato, salvo poi rivalersi sul proprietario e sul conducente del mezzo.
A cura di Ventura p.i. Roberto. Consulente automobilistico dello Studio R. Carbonin - Padova - www.agenziacarbonin.com