Quando scatta la sospensione della patente di guida? Ecco tutti i casi previsti dal Codice della Strada.

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La sospensione della patente di guida è una sanzione accessoria che il Codice della Strada affianca alle sanzioni pecuniarie, nel caso di alcune infrazioni.

Il periodo della sospensione va da un minimo, ad un massimo, stabiliti dalla legge per ciascuna violazione. La durata della sospensione viene decisa dal Prefetto e dipende da diverse circostanze, quali, ad esempio, la gravità dell’illecito, la recidiva, il coinvolgimento in un incidente stradale, ecc.

La patente può anche essere sospesa direttamente dalla Motorizzazione quando, in sede di accertamento sanitario per la revisione della patente, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida. In tal caso la patente resta sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei requisiti psichici e fisici.

Le violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente sono:

  • organizzazione di competizioni non autorizzate di velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare: da 1 a 3 anni;
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: da 3 mesi a 6 mesi;
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l: da 6 mesi a 1 anno;
  • guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: da 1 a 2 anni. La sanzione è raddoppiata in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato;
  • guida sotto effetto di stupefacenti: da 1 a 2 anni. La sanzione è raddoppiata in caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato;
  • rifiuto di sottoporsi al test dell’alcol (alcoltest o etilometro) o al test sull’uso di droghe: da 6 mesi a 2 anni;
  • fuga in caso di incidente con danni alle persone: da 1 a 3 anni
  • omissione di soccorso: da 1 anno e 6 mesi a 5 anni;
  • divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose (stabiliti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o del Prefetto): da 1 a 4 mesi;
  • guida di un veicolo eccezionale senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada: da 15 a 30 giorni;
  • superamento dei limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni: va da 2 a 8 mesi;
  • guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta: da 1 a 6 mesi;
  • superamento del limite massimo di velocità consentito di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h: da 1 a 3 mesi; in caso di recidiva nei due anni sospensione patente la sospensione va da 8 a 18 mesi;
  • superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h: da 6 a 12 mesi. La sospensione va da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre anni e, in caso di recidiva nel biennio, la patente viene revocata;
  • guida contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate: da 1 a 3 mesi; in caso di recidiva da 2 a 6 mesi;
  • sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità: da 1 a 3 mesi;
  • sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro, nonché il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia: da 1 a 3 mesi;
  • sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni: da 1 a 3 mesi;
  • qualsiasi manovra di sorpasso vietato alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: da 2 a 6 mesi;
  • trasporto di merci pericolose senza autorizzazione: da 2 a 6 mesi;
  • trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell’Interno: da 2 a 6 mesi;
  • circolazione, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale: da 2 a 6 mesi;
  • guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione: da 15 giorni a 3 mesi.

In caso di incidente stradale causato con violazione delle norme sulla circolazione stradale, se dal fatto deriva una lesione personale la sospensione va da 15 giorni a 3 mesi, se la lesione è grave o gravissima la sospensione può arrivare a 2 anni. Nel caso di omicidio stradale, la sospensione arriva a 4 anni (art. 222 C.d.S.). Ferme restando le problematiche relative alla revoca della patente, in caso di condanna per il reato di lesioni stradali o di omicidio stradale.

A cura dell'avv. Silvia Alibardi